Statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

“ASSIEME APS”

Art. 1 DENOMINAZIONE e LOGO

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l’associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “ASSIEME APS”. L’associazione è un centro di vita culturale autonomo, pluralista, apartitico e aconfessionale.

Logo dell’associazione è

Art. 2 L’ASSOCIAZIONE

L’associazione ha sede legale a Peschiera Borromeo, non ha scopo di lucro e la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti né direttamente né indirettamente tra i soci.

Art. 3 ATTIVITA’ E SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali, formative, informative, ricreative e turistiche, nonché servizi, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. L’Associazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

Le attività di interesse generale saranno costituite da:

  • Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
  • Attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario
  • Organizzazione di attività sportive dilettantistiche

Sono scopi dell’associazione:

  • la promozione della cultura, attraverso la collaborazione e co-progettazione di eventi culturali territoriali con le amministrazioni locali;
  • la promozione dell’attività sportiva, attraverso l’organizzazione di eventi sportivi territoriali con le amministrazioni locali e la pianificazione di corsi;
  • l’informazione attraverso la realizzazione di una testata giornalistica web;
  • la diffusione di pratiche di coesione sociale, grazie all’organizzazione di eventi di interesse comunitario;
  • attività ludico ricreative che come scopo abbiano la coesione sociale
  • la pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive, canoni essenziali nella realizzazione di tutti gli scopi societari.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, sono potenziali settori d’intervento dell’associazione.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà collaborare e/o aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi e reperire risorse finanziarie finalizzati esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali, effettuare attività economiche e produttive, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal presente statuto.

Art. 4 STRUMENTI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione opera nel modo che ritiene più opportuno al fine di realizzare gli scopi enunciati al precedente articolo. Si esplicitano tra gli altri i seguenti strumenti:

  • creare una radio libera ed indipendente sul web o via etere gestita dai soci che abbia come obiettivo quello di diffondere programmi, musica ed informazioni che promuovano anche la cultura e il territorio;
  • utilizzare beni mobili ed immobili ricevuti in donazione, comodato o affidamento, provenienti anche dalla legge sulla confisca dei beni ai mafiosi (7 marzo 1996/n.109 e successive modifiche). Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l’articolo 2659 del Codice Civile.
  • dotare la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai Soci di alimenti e bevande;
  • organizzare mostre, convegni, dibattiti, promovendo e gestendo concorsi di idee in ambito culturale e sociale e sportivo;
  • promuovere e gestire attività culturali, sportive e di animazione, feste popolari e a tema;
  • promuovere e gestire rassegne cinematografiche, videoproiezioni, concerti od altre iniziative a carattere sociale e culturale;
  • presentare proposte ad enti e pubbliche amministrazioni, stipulare convenzioni, protocolli d’intesa o altro tipo di accordo e richiedere contributi per partecipare attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
  • ricercare finanziamenti utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
  • promuovere l’edizione di materiali derivanti dai progetti sviluppati dall’associazione, nonché di notiziari (cartacei, web o radio), volantini, saggi, libri, manuali, cd o dvd, o altra forma di diffusione;
  • promuovere iniziative atte alla salvaguardia dell’ambiente;
  • promuovere attività culturali, sociali e sportive anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
  • gestire in prima persona impianti sportivi e/o aderire a consorzi enti e associazioni che abbiano per oggetto la promozione della pratica sportiva;

Tutte le attività che non vengano ritenute dall’assemblea dei soci conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità in rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto e  che condividono gli scopi dell’associazione e si impegnano per il raggiungimento degli stessi.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Comitato Direttivo ovvero da uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, in risposta alla domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie generalità complete. L’avvenuta iscrizione verrà comunicata via email all’aspirante socio e ne conseguirà l’iscrizione a Libro Soci. In base alle disposizioni di legge, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di mancata accettazione della domanda di adesione l’aspirante socio potrà esercitare il diritto di appellarsi previsto all’art. 23 commi 2 e 3 del CTS.

All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota sociale annuale stabilita dal Comitato Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti emanati. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale contestualmente all’iscrizione

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono in: fondatori, ordinari, sostenitori:

  • SOCI FONDATORI – Sono coloro che sono intervenuti nella costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità ma è soggetta al pagamento della quota sociale annuale.
  • SOCI ORDINARI – Sono i soci che annualmente versano la quota sociale e partecipano attivamente alla vita dell’associazione, sono eleggibili alle cariche sociali.
  • SOCI SOSTENITORI – Sono quei soci che pur non potendo partecipare attivamente alla vita dell’associazione ne condividono gli scopi e contribuiscono versando la quota sociale ed hanno gli stessi diritti dei soci ordinari, sono eleggibili alle cariche sociali.

Lo status di socio ordinario e sostenitore una volta acquisito ha validità annuale e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo gratuito salvo rimborsi e salvo quanto stabilito dal successivo art.11.

Art. 6 DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci hanno uguali diritti: hanno diritto di voto hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’associazione, di partecipare alle assemblee di essere eletti nelle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Tutti i soci hanno diritto di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione, facendone richiesta via email al Presidente o ad un membro del direttivo.

Art. 7 DOVERI DEI SOCI

Gli associati svolgono la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, salvo quanto stabilito nel successivo art. 12, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 8 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

  • decesso
  • mancato pagamento della quota sociale
  • dimissioni
  • espulsione o radiazione

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di delibera del comitato direttivo.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 7 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi volontari e delle quote sociali versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci.

Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

– L’assemblea dei soci;

– Il comitato direttivo;

– Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 10 L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è costituita da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice (email) agli associati, almeno 5 giorni prima della data fissata;

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale.

L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Viene inoltre convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richieda almeno un decimo dei soci

L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

L’assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario conservato a cura del Segretario nell’archivio dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea ordinaria

  1. a) elegge il Comitato Direttivo, il quale nominerà il presidente
  2. b) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  3. c) approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo;
  4. d) fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
  5. e) ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
  6. f) approva il programma annuale dell’associazione;

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare deleghe in sostituzione di soci non amministratori.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne casi specifici per i quali venga esplicitamente richiesto un voto segreto.

L’assemblea straordinaria

Può essere convocata dal comitato direttivo o da almeno un quinto dei soci; approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci o con decisione deliberata a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci nel rispetto degli art. 16 e 17 del presente statuto.

Art. 11 IL COMITATO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a nove membri.

Il comitato direttivo e le cariche al suo interno, compreso il presidente, hanno validità triennale.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta dalla maggioranza del comitato.

Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente. Le discussioni e le deliberazioni del comitato sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore.

Il Comitato direttivo:

  1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  2. redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione;
  3. redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  4. ammette i nuovi soci;
  5. esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.8 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell’ambito del comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente,il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario (eletti nell’ambito del Comitato direttivo stesso).

Le discussioni e le deliberazioni del comitato direttivo sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente del comitato appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il comitato direttivo è tenuto a comunicare via email agli iscritti le date e gli ordini del giorno delle proprie riunioni oltre a rendere noti i verbali delle proprie deliberazioni.

La carica di consigliere è rinnovabile. I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni sia ordinarie che straordinarie. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenti a 3 riunioni consecutive, decade; decade comunque il consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del comitato. Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito tramite elezione diretta durante la prima assemblea ordinaria prevista.

Il comitato direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dei singoli soci e/o dei gruppi, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

  • inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi sociali;
  • denigrazione dei suoi organi sociali, dei soci;
  • attentare al buon andamento dell’associazione, ostacolandone lo sviluppo e/o perseguendone lo scioglimento;
  • il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
  • appropriazione indebita dei fondi sociali, degli atti, dei documenti o altro;
  • arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

L’associazione, tramite delibera del comitato direttivo, e successiva ratifica da parte dell’assemblea, può in caso di particolare necessità assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 12 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto, dal Comitato direttivo ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed è il suo portavoce ufficiale.

Presiede il Comitato direttivo e l’assemblea, convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente, in caso di sua assenza o impedimento può delegare in forma scritta le sue funzioni al vicepresidente.

– Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 13 PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili ed immobili dell’associazione e dal fondo di riserva.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
  • da iniziative di autofinanziamento (promozionali e sottoscrizioni sociali).

Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.

I fondi dell’associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Art. 14 BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE

I bilanci sono predisposti dal comitato direttivo e approvati dall’assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è diffuso via e mail a tutti gli iscritti almeno 5 giorni prima dell’assemblea.

Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L’esercizio sociale si intende dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 15 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto può essere modificato in sede di assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la Legge italiana.

Art. 16 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa:

. il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo ottenimento di parere positivo dell’Ufficio Runts competente. Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art 9 CTS, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Associazione di promozione sociale
Sede legale in via pascoli 12 a Peschiera Borromeo
IBAN:IT28I0306909606100000182967 (Intesa San Paolo)

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